Art. 1 (principi fondamentali)

Il partito “CENTRO DEMOCRATICO”, in forma abbreviata “CD”, è un partito politico nazionale, organizzato su base territoriale, che si ispira alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali di democrazia, solidarietà e pluralismo e concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

Il partito politico “CENTRO DEMOCRATICO” ha durata illimitata.

Il “CENTRO DEMOCRATICO” muove da un’idea partecipativa della dimensione politica che, coniugando i diritti e le libertà, con i doveri e le responsabilità, si propone di radicare le istituzioni politiche, sociali ed economiche del Paese sulla base dei seguenti principi:

– affermazione della piena sovranità popolare, che si traduce nella piena partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta e nel potere di scegliere i propri rappresentanti negli organi elettivi;

– riconoscimento e affermazione del valore del singolo individuo in modo che possa compiere le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri;

– impegno a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, dotando ognuno di pari opportunità, per sviluppare pienamente e liberamente la propria personalità;

– riconoscimento del lavoro, inteso come realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta;

– promozione della partecipazione politica delle giovani generazioni, focalizzando l’attenzione sul riconoscimento delle loro competenze e capacità;

– affermazione di un modello di sviluppo: 1) responsabile, attraverso investimenti più efficaci nell’istruzione, nella ricerca, e nella cultura; 2) sostenibile mediante uno sfruttamento delle risorse coerente con i bisogni futuri oltre che attuali; 3) solidale, in grado di produrre ricchezza e distribuire benessere sociale;

– rispetto del pluralismo delle posizioni politiche e culturali al suo interno;

– garanzia di trasparenza, partecipazione e ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali;

– promozione dell’obiettivo della presenza paritaria di donne e uomini negli organismi collegiali, dirigenti ed esecutivi e per le candidature;

– garanzia di un sistema informativo telematico finalizzato a favorire la circolazione di idee e di proposte e a rendere accessibili tutte le attività e le deliberazioni degli organi dirigenti;

– realizzazione di percorsi formativi e di studio, per l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici e per il consolidamento di competenza specifiche.

Art. 2 (simbolo)

Il simbolo del “CENTRO DEMOCRATICO” è così descritto: “Il logo è composto da una circonferenza suddivisa in due semicirconferenze. Nella semicirconferenza superiore, su fondo bianco al centro, è posta una composizione di lettere “C” e “D” in carattere maiuscolo, con la lettera “C” di colore rosso che contiene al suo interno la lettera “D” di colore bianco, il cui centro è di colore verde. Nella semicirconferenza inferiore, su fondo rosso, scritto su due righe, vi è il lettering “CENTRO DEMOCRATICO” di colore bianco”. Detto simbolo viene allegato sotto la lettera ” B ” in veste grafica al presente Statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 (sede)

“CENTRO DEMOCRATICO” ha sede in Roma, in via di Torre Argentina n. 47. Può costituire sedi secondarie in ogni comune del territorio italiano ed anche all’estero.

Art. 4 (requisiti degli iscritti)

Possono essere iscritti al “CENTRO DEMOCRATICO” tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età che, condividendo i principi ed il programma politico, vi aderiscano formalmente.

L’iscrizione al partito è individuale ed annuale. L’iscritto accetta, mediante l’atto stesso dell’iscrizione, di essere registrato nell’anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede nazionale di “CENTRO DEMOCRATICO”.

La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota associativa.

Con l’adesione al “CENTRO DEMOCRATICO”, gli iscritti accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Sono considerati dimissionari gli iscritti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera.

Art. 5 (diritti degli iscritti)

Ogni iscritto ha il diritto di:

– partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione;

– elettorato passivo ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne al “CENTRO DEMOCRATICO” secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari;

– concorrere alla formazione delle liste del “CENTRO DEMOCRATICO” ad ogni livello territoriale;

– avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna per una partecipazione consapevole;

– ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto;

– vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

Art. 6 (doveri degli iscritti)

Ogni iscritto ha il dovere di:

– osservare il presente Statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi;

– tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;

– tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;

– concorrere a sostenere l’attività del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello nelle liste di “CENTRO DEMOCRATICO” e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita dalla Direzione nazionale;

– favorire l’ampliamento delle adesioni al movimento politico;

– l’avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze.

Art. 7 (perdita della qualità di iscritto)

La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi:

– recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata alla Direzione nazionale;

– per decadenza, a seguito di mancato rinnovo dell’adesione al partito nei termini previsti dall’apposito Regolamento;

– per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare per non aver ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e ai deliberati degli organi del partito;

– scioglimento del partito.

La perdita della qualità di iscritto comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all’interno del “CENTRO DEMOCRATICO” e non attribuisce il diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 8 (adesione al partito)

La Direzione nazionale del partito emana apposito regolamento contenente le norme per l’attuazione delle adesioni al partito.

Il regolamento per le adesioni approvato dalla direzione nazionale disciplina i requisiti, le modalità di iscrizione al partito, l’importo della quota associativa e la quota da versare da parte degli eletti iscritti al partito.

L’adesione al “CENTRO DEMOCRATICO” prevede l’adesione alla linea politica e al programma, al rispetto da parte degli iscritti dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Non possono aderire al partito coloro che in base al codice etico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del partito.

Art. 9 (articolazione territoriale)

Il partito “CENTRO DEMOCRATICO” si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi regionali, provinciali e comunali definiti nell’ambito dei principi stabiliti nell’apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Art. 10 (articolazione territoriale di base: coordinamento comunale)

Il “CENTRO DEMOCRATICO” è articolato a livello territoriale attraverso una struttura di base, denominata “coordinamento comunale,” che costituisce il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del partito.

Art. 11 (organi comunali)

Gli organi comunali sono:

– l’assemblea comunale;

– il direttivo comunale;

– il coordinatore comunale.

L’assemblea comunale è l’organo deliberativo, composto da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. L’assemblea comunale, convocata dal coordinatore comunale, svolge le seguenti funzioni:

– azione di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali;

– attuazione nel Comune della linea politica ed amministrativa del partito;

– approvazione della relazione annuale del coordinatore locale, delle linee programmatiche per l’attività del partito nel comune;

– decisione in ordine alle alleanze politiche e alla composizione delle liste per le elezioni comunali, in applicazione della l. n.215 del 2012;

– elezione del coordinatore;

– elezione del direttivo.

L’assemblea comunale deve essere convocata almeno tre volte l’anno. In ogni caso l’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità.

Un apposito regolamento disciplina l’attività dell’assemblea, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi e le modalità di esercizio del voto.

Il direttivo comunale attua le linee politiche deliberate dall’assemblea e ha funzioni esecutive. Gli eletti e gli amministratori di ogni livello, iscritti al partito, fanno parte di diritto del direttivo comunale.

Il direttivo comunale viene rinominato ogni tre anni, in contemporanea con l’elezione del coordinatore.

Nell’insieme dell’organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il coordinatore comunale ha la rappresentanza del partito nel territorio.

– promuove, indirizza e coordina l’attività del partito;

– convoca e presiede l’assemblea di circolo ed il direttivo, è responsabile dell’esecuzione delle delibere;

– cura i rapporti con gli organismi istituzionali;

– può assegnare deleghe specifiche ai componenti del direttivo per un miglior funzionamento dello stesso.

Il mandato non può superare i tre anni, con la possibilità di venire rieletti per un secondo mandato.

Art. 12 (articolazione provinciale)

Le strutture provinciali sono regolamentate attraverso un regolamento conforme ai principi ed alle norme del presente Statuto approvato dal Consiglio nazionale.

Art. 13 (organi dell’articolazione provinciale)

Gli organi dell’articolazione provinciale sono:

– il congresso provinciale;

– il direttivo provinciale;

– il coordinatore provinciale.

Il congresso provinciale è composto:

– dai coordinatori comunali;

– dagli eletti e dagli amministratori operanti nel territorio provinciale;

– dai delegati indicati dai circoli comunali.

Il congresso provinciale viene convocato ogni due anni e svolge le seguenti funzioni:

– definisce la linea politica provinciale;

– elegge il coordinatore provinciale;

– elegge i componenti elettivi del direttivo provinciale.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale disciplina l’attività del congresso provinciale, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.

Il direttivo provinciale è composto dai coordinatori comunali, dagli eletti e dagli amministratori iscritti nella provincia e dagli eletti dal congresso provinciale. Il direttivo provinciale svolge le seguenti funzioni:

– attua la politica del partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi degli organismi regionali e nazionali;

– formula proposte agli organi regionali e nazionali;

– predispone la lista e le candidature di competenza del territorio provinciale, garantendo la parità di accesso alle cariche elettive.

Ha la stessa durata del coordinatore provinciale.

Nell’insieme dell’organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il coordinatore provinciale ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito.

– promuove e coordina l’attività degli organi del partito sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari;

– convoca e presiede l’assemblea ed è responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;

– cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;

– può nominare un ufficio esecutivo e assegnare deleghe specifiche;

– dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato.

Art. 14 (articolazione regionale)

Le Strutture regionali regolamentano la propria attività attraverso un Regolamento approvato dal Consiglio nazionale, conforme ai principi ed alle norme del presente Statuto e dei Regolamenti approvati dagli organismi nazionali.

Art. 15 (regioni a statuto speciale)

Alle Strutture regionali delle regioni a statuto speciale è riconosciuta l’autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Restano affidate alla potestà degli organi nazionali le decisioni inerenti le alleanze per elezioni politiche ed europee.

Art. 16 (organi della struttura regionale)

Gli organi della struttura regionale sono:

– il congresso regionale;

– la direzione regionale;

– il coordinatore regionale.

Il congresso regionale è convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed è composto dai coordinatori provinciali e dai delegati espressi dalle assemblee provinciali nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Il congresso regionale è il massimo organo deliberativo della Struttura regionale, determina la linea politica del partito in conformità alle linee guida espresse dal congresso nazionale e ai deliberati degli organi nazionali, elegge il segretario regionale.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale disciplina l’attività del congresso, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.

La direzione regionale:

La direzione regionale è composta dal coordinatore regionale, dai coordinatori provinciali, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati dal congresso regionale, da esponenti della direzione nazionale del partito iscritti in un comune della regione, dai parlamentari eletti nella regione e dai consiglieri e assessori regionali.

– attua nella regione la linea politica del partito:

– elegge il segretario amministrativo regionale;

– approva le relazioni annuali del coordinatore regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l’attività del partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale;

– formula proposte agli organi nazionali del partito;

– approva il programma e le candidature al Consiglio regionale e nei comuni capoluogo;

– propone le candidature alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento Europeo.

La direzione regionale deve riunirsi una prima volta entro trenta giorni dalla conclusione del Congresso regionale e, comunque, almeno una volta al mese.

La direzione regionale ha la stessa durata del coordinatore regionale.

Nell’insieme dell’organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il coordinatore regionale:

Il coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione.

Svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell’attività degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

Il coordinatore regionale viene nominato dal Presidente nazionale su proposta del Segretario nazionale o eletto dal Congresso regionale.

– convoca e presiede la direzione regionale, ed è responsabile dell’esecuzione dei suoi deliberati;

– effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;

– cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali.

Il coordinatore regionale dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 17 Organi del partito

Sono organi nazionali del “CENTRO DEMOCRATICO”:

– il Congresso nazionale;

– il Consiglio nazionale;

– la Direzione nazionale;

– il Presidente nazionale;

– il Segretario nazionale;

– il Tesoriere nazionale;

– il Collegio dei Probiviri.

Art. 18 (il Congresso Nazionale)

Il Congresso nazionale si compone di mille componenti delegati dagli iscritti, dai parlamentari, dagli amministratori regionali, dai sindaci e dagli amministratori dei comuni superiori ai 15000 abitanti. I mille componenti sono eletti con metodo proporzionale dai congressi territoriali garantendo le minoranze e la parità di genere, secondo modalità definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Il Congresso nazionale è la più alta assise del partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, è convocato dal Consiglio nazionale in via ordinaria ogni tre anni.

Elegge il Presidente nazionale, il Segretario nazionale ed i componenti elettivi del Consiglio nazionale, garantendo che nell’insieme dell’organo nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e che nella sua composizione debba essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze;

propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della politica del partito;

può modificare a maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti lo Statuto, il simbolo e la denominazione del partito. Tra un Congresso ed il successivo la competenza a modificare lo Statuto è delegata al Consiglio nazionale. Le modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio Nazionale per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti.

Art. 19 (il Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è composto da 200 delegati eletti dal Congresso nazionale e dai Parlamentari, dai consiglieri e assessori regionali, dai coordinatori regionali e dai sindaci iscritti al “CENTRO DEMOCRATICO”. Il responsabile nazionale dei giovani e delle pari opportunità fanno parte di diritto del Consiglio nazionale, con voto deliberativo.

Il Consiglio nazionale è convocato obbligatoriamente almeno due volte l’anno e ogni qualvolta lo richieda il Presidente nazionale, il Segretario nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti.

È il massimo organo deliberativo ed elettivo tra un Congresso nazionale e il successivo, è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.

Il Consiglio nazionale è l’organo che determina le politiche del “CENTRO DEMOCRATICO” secondo le linee guida decise dal Congresso nazionale, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente Nazionale può cooptare fino ad un massimo di 10 esponenti della società civile, espressione del mondo del lavoro, del sociale, artistico o sportivo.

Il Consiglio nazionale:

– svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai coordinamenti territoriali;

– può, tra un Congresso e il successivo, modificare ed integrare lo Statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;

– stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del Presidente nazionale delibera l’adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;

– elegge i componenti della Direzione nazionale;

– elegge, su proposta del Presidente nazionale, sentito il Segretario nazionale, il Tesoriere nazionale;

– elegge il Collegio nazionale dei probiviri;

– approva entro il 31 dicembre dell’anno precedente il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità;

– può istituire eventuali Forum tematici, finalizzati alla realizzazione di momenti pubblici di discussione;

– approva il regolamento per il Congresso nazionale;

– approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali;

– approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al partito;

– approva il regolamento per le candidature;

– approva il regolamento del Collegio dei Probiviri.

Tre assenze di seguito, senza giustificazione, comportano la decadenza automatica dal Consiglio nazionale. Ogni sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale tra un congresso e un altro è attribuita alla Direzione nazionale.

Nell’insieme dell’organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Il Consiglio nazionale viene rinnovato ad ogni Congresso nazionale.

Art. 20 (la Direzione nazionale)

La Direzione nazionale è composta da massimo 40 membri, eletti dal Consiglio nazionale con metodo proporzionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e la rappresentanza di genere.

La Direzione nazionale è convocata e presieduta dal Presidente nazionale.

Sono membri di diritto, oltre al Presidente nazionale, i parlamentari nazionali e i coordinatori regionali, il Tesoriere nazionale, il responsabile dei giovani, il responsabile delle pari opportunità. I responsabili di settore sono convocati per le materie di loro competenza.

La Direzione nazionale coadiuva il Segretario nazionale nella direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

La Direzione nazionale è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Segretario.

La Direzione nazionale:

– approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;

– approva le liste per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per le minoranze; ratifica le liste per le elezioni regionali;

– determina sia l’importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;

– delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al Consiglio nazionale;

– nomina la società di revisione contabile;

– determina i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali.

Nell’insieme della direzione nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

La direzione nazionale dura in carica tre anni; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l’automatica decadenza dall’organo.

Art. 21 (il Presidente nazionale)

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale per ogni attività e rapporto del partito, in tutti i gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice civile.

Il Presidente nazionale:

– convoca e presiede la Direzione nazionale, il Consiglio nazionale e ne stabilisce l’ordine del giorno;

– dura in carica tre anni e può essere rieletto;

– viene eletto a maggioranza dal Congresso nazionale.

Art. 22 (il Segretario nazionale)

Il Segretario nazionale ha la rappresentanza politica ed elettorale del “CENTRO DEMOCRATICO”, lo rappresenta in tutte le sedi politiche ed istituzionali, attua la linea politica e programmatica decisa dal Congresso nazionale e dal Consiglio nazionale.

Il Segretario nazionale:

– dirige e coordina l’attività del partito;

– ha la rappresentanza elettorale del partito, gestisce l’uso della denominazione e del simbolo ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello;

– guida la delegazione del partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche;

– nomina i responsabili di settore;

– dura in carica tre anni e può essere rieletto;

– viene eletto a maggioranza dal Congresso nazionale.

Art. 23 (l’Ufficio di Segreteria nazionale)

Il Segretario nazionale nelle sue funzioni può nominare, per affiancarlo nella sua attività, uno o più Vice Segretari e un Coordinatore nazionale con compiti di organizzazione ed Enti Locali. Inoltre, può nominare un Ufficio di Segreteria nazionale di cui è membro di diritto il Presidente nazionale, con compiti e deleghe specifiche. L’Ufficio di Segreteria nazionale attua i deliberati della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale.

È presieduto e convocato dal Segretario nazionale che su specifiche tematiche può convocare i responsabili di settore competenti della materia.

Decade con il Segretario Nazionale.

Art. 24 (il Tesoriere nazionale)

Il Tesoriere nazionale è eletto dal Consiglio nazionale, dura in carica due anni e non può essere eletto, senza possibilità di deroga, per più di tre mandati consecutivi.

Nell’ipotesi in cui, per qualunque motivo, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Presidente nazionale, sentito il Segretario nazionale, designa un Tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione del Consiglio nazionale per l’elezione del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere nazionale può essere revocato dal Consiglio nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale o il Segretario nazionale o almeno un terzo dei componenti l’Assemblea Nazionale.

Il Tesoriere nazionale cura ed è responsabile delle attività economiche, finanziarie, patrimoniali, contabili ed amministrative del partito. Non può assumere cariche in società, associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi dal partito.

Il Tesoriere nazionale:

– cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;

– gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;

– compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto del “CENTRO DEMOCRATICO”;

– è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, a tutti i fini di legge, incluso l’art. 5 della l. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

– agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario e ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;

– è legittimato alla riscossione delle entrate di cui all’art. 36;

– effettua pagamenti ed incassa crediti;

– stipula convenzioni con gli enti locali per l’uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 8 della legge n. 96/2012;

– recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l’ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge;

– può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

– instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;

– predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al Consiglio nazionale;

– predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformità alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il 15 luglio sul sito internet di “CENTRO DEMOCRATICO”.

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Tesoriere. La mancata osservanza di tali disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati.

Il Tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione del Presidente, sentito il Segretario nazionale, da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Il Tesoriere detiene, su delega del Presidente, la competenza per i rapporti istituzionali con la “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”. Provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Il Tesoriere è l’organo competente a ricevere comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

Art. 25 (controllo contabile e finanziario)

Il controllo della gestione contabile e finanziaria è affidato a una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. LGS. 24/02/1998 n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all’art. 2 del D. LGS. 27/01/2010 n. 39.

La società di revisione è nominata dalla Direzione nazionale.

La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria., in applicazione dell’art. 9, commi 1 e 2, della legge 6/07/2012 n.96.

Art. 26 (il bilancio)

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio del partito in conformità alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull’andamento della gestione.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal Consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 27 (finanziamenti e patrimonio)

Le attività del partito sono finanziate da:

– le quote di adesione degli iscritti;

– le quote versate dagli eletti e dagli amministratori;

– i contributi di legge, anche nella forma del 2 per mille;

– i proventi delle feste, delle manifestazioni del partito e delle raccolte fondi;

– ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;

– erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis causa e ogni altra entrata prevista dalla legge;

– i contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali – nonché alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parità tra i sessi nella partecipazione politica e per l’accesso alle cariche elettive ad ogni livello – sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.

Il patrimonio di “CENTRO DEMOCRATICO” è costituito, oltre che dalle suddette voci, anche dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito ad oggi e in futuro, a seguito di atti tra vivi o mortis causa. Suddetto patrimonio può essere utilizzato – nel rispetto del principio di economicità – all’unico scopo di soddisfare le finalità statutarie di “CENTRO DEMOCRATICO” e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

Art. 28 (autonomia patrimoniale e gestionale)

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente Statuto hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Art. 29 (formazioni associative)

Le formazioni associative, i movimenti e le fondazioni che si ricollegano al partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio nazionale.

Art. 30 (i giovani del “CENTRO DEMOCRATICO”)

Il “CENTRO DEMOCRATICO” riconosce l’importanza del contributo delle nuove generazioni alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica dei giovani e ne favorisce la partecipazione, come anche una rappresentanza giovanile equilibrata, nella vita politica ed istituzionale del Paese.

Il “CENTRO DEMOCRATICO” riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di propri organi dirigenti, alla quale garantisce pieno sostegno socio-politico-ecomomico, nella strutturazione di proprie iniziative e manifestazioni.

Tale organizzazione giovanile si costituisce tramite coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani, senza discriminazione di genere, religione ed etnia. Gli organi sociali riconosciuti dal “CENTRO DEMOCRATICO” collaborano con i promotori e i dirigenti dell’organizzazione giovanile a tutti i livelli.

L’Assemblea costituente nazionale dell’organizzazione giovanile redige ed approva il regolamento dell’organizzazione stessa.

Art. 31 (formazione Politica)

Il “CENTRO DEMOCRATICO” ritiene di fondamentale importanza la formazione politica, la costruzione di percorsi comuni, per ricercare insieme le finalità dell’azione politica ed acquisire competenze specifiche, pertanto promuove iniziative ed itinerari di formazione rivolti ai giovani uomini e alle giovani donne, protagonisti del cambiamento.

Art. 32 (elezioni e candidature)

Le candidature per elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono ratificate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l’elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco, sono discusse e approvate dall’assemblea comunale del comune interessato all’elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.

Nel caso di decisioni che comportino un’alleanza politica con partiti non coalizzati con “CENTRO DEMOCRATICO” a livello nazionale, l’organo territoriale competente è tenuto a chiedere l’autorizzazione alla Direzione nazionale.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dal codice etico e da un regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Il regolamento si attiene ai seguenti principi:

– uguaglianza di tutti elettori;

– ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;

– rappresentatività sociale, e territoriale dei candidati;

– merito e competenza;

– trasparenza nella procedura di selezione;

– garanzia dell’obiettivo della parità tra i generi;

– rappresentanza delle minoranze interne.

Art. 33 (incandidabilità)

In base alle norme del codice etico del “CENTRO DEMOCRATICO” non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

– sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;

– sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

– sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;

– vi sia rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione;

– per i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini;

– per i proprietari ovvero coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l’organo di garanzia previsto dallo Statuto accerti che per il rilievo dell’attività dell’impresa si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all’interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

Art. 34 (doveri degli eletti)

Gli eletti devono:

– conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;

– versare al partito una quota dell’indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale;

– collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti del “CENTRO DEMOCRATICO” per attuare la linea politica del partito.

Art. 35 (il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all’interno del partito.

Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in merito ad ogni controversia relativa all’applicazione del presente Statuto, dei regolamenti e ad ogni altra questione individuata dal Consiglio nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal Presidente nazionale.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

– garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l’attuazione dello Statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;

– si pronuncia sulle questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;

– si pronuncia sulle controversie insorte tra organi comunali, provinciali, regionali e nazionali;

– adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;

– verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dal Codice etico;

– decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito;

– espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito.

Gli iscritti al “CENTRO DEMOCRATICO”, nonché i rappresentanti degli organi territoriali (regionali, provinciali e cittadini) e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nei confronti del partito, l’applicazione dello Statuto e dei regolamenti, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 36 (sanzioni disciplinari)

Il Collegio dei Probiviri è titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché dei regolamenti:

– il richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni;

– sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l’appartenenza al partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi;

– espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l’appartenenza al partito comporta. I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale.

Art. 37 (procedimento disciplinare)

Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti.

Il Collegio dei probiviri può procedere d’ufficio.

Il Presidente del Collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti.

È garantito il diritto di difesa dell’iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia. Tale decisione è appellabile in seconda istanza dall’interessato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica della decisione del Collegio dei probiviri innanzi alla Direzione Nazionale. Entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso dell’interessato, la Direzione Nazionale, garantito il contraddittorio, sentite le parti ed esaminate eventuali memorie difensive, si pronuncia con decisione inappellabile.

Art. 38 (Scioglimento, chiusura e sospensione degli organi periferici elettivi)

La Direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del Segretario nazionale, sentito il Presidente nazionale, dichiarare lo scioglimento, la chiusura o la sospensione degli organi periferici elettivi e indire, entro un termine di sei mesi, nuove elezioni per la ricomposizione degli organi.

Sono da considerarsi gravi motivi:

– mancata nomina degli Organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dei Regolamenti nazionali;

– mancata indizione del Congresso e dell’assemblea nei termini previsti dai relativi Statuti e dai Regolamenti;

– inadeguatezza dell’organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;

– gravi irregolarità amministrative.

Avverso il provvedimento di scioglimento, chiusura o sospensione, può essere proposto ricorso dai destinatari entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, dinanzi al Collegio dei Probiviri.

Art. 39 (commissariamento)

Nei casi di cui all’articolo 37, qualora non ravvisi le condizioni per l’immediata ricostituzione degli organi periferici elettivi, la Direzione nazionale su proposta del Segretario nazionale, sentito il Presidente nazionale, nomina un Commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell’organo commissariato.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso dai destinatari, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri.

Art. 40 (il Responsabile per il trattamento dei dati personali)

Il Responsabile per il trattamento dei dati personali viene nominato dalla Direzione nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

È individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del partito, in particolare con riferimento a quanto disposto dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

Art. 41 (norme integrative ed attuative)

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, si applicano le norme del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia, nelle forme stabilite dall’art. 3 comma 1 del decretolegge 149 del 2013 convertito con legge n. 13 del 2014. E’ esclusa la possibilità di integrazione dello statuto a mezzo di disposizioni approvate con atto regolamentare.

Art. 42 (scioglimento)

In caso di scioglimento del partito politico, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili, secondo le determinazioni del Congresso nazionale.

Si allega al presente atto sotto la lettera ” B ” il simbolo del partito “CENTRO DEMOCRATICO” nella sua forma grafica.